Modifiche allo statuto comunale

attenzione!All’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale c’è la modifica dello statuto comunale. Si tratta di una modifica che in alcune parti è molto radicale e che non andrebbe presa alla leggera, visto che tratta della tutela dei diritti dei cittadini. La commissione consiliare prima “affari istituzionali”, in cui le modifiche andranno discusse prima del consiglio, è stata comunque convocata d’urgenza.

Qui è possibile scaricare un documento con le due versioni una a fianco all’altra (la maggior parte dei cambiamenti sono evidenziati).

Ne riparliamo insieme lunedì sera ma è importante vedere già adesso quali sono i punti salienti della modifica. Sono notevoli.

Art. 6 – Obiettivi programmatici
Sono abrogati il comma 10 sul sostegno del comune alla cooperazione internazionale allo sviluppo e alle politiche di pace, ed il comma 11, sul sostegno all’associazionismo ed al volontariato.

Art. 7 – Appartenenza onoraria al Comune di Chiavari
La condizione di cittadino onorario viene conferita con la maggioranza dei consiglieri invece che col voto dei due terzi. Inoltre il conferimento avviene in una cerimonia più informale, non è più necessario convocare un’adunanza straordinaria del consiglio.

Art. 11 – Presidente del Consiglio Comunale
Il presidente ed il vice presidente possono essere revocati non solo per motivi d’ufficio ma anche “per il venir meno del rapporto di fiduciarietà politica con la maggioranza che li ha eletti”

Art. 13 – Competenze del Consiglio Comunale
Il Consiglio non può più “autorizzare la concessione in uso gratuito o in comodato, per fini di pubblico interesse o scopi sociali, di beni immobili patrimoniali di particolare rilevanza economica e/o di pregio storico/urbanistico” mentre “Per il rilascio della garanzia fideiussoria di cui all’art. 207 del T.U.E.L. n. 267/2000 è richiesto il voto dei 2/3 dei Consiglieri assegnati”

Art. 16 – Consigliere straniero aggiunto
L’articolo è abrogato: non potrà partecipare al consiglio alcun consigliere straniero, neppure con ruolo consultivo.

Art. 18 (ex 19) – Commissioni consiliari permanenti
Diventa compito della Giunta la nomina delle commissioni, e la loro funzione non potrà più essere propositiva e referente ma solo consultiva.

Art. 24 – Strutture di supporto al Consiglio e alle commissioni consiliari
L’articolo è abrogato: niente sedi, staff di supporto, perizie e consulenze esterne per le commissioni consiliari.

Art. 25 (ex 27) – Poteri di inziativa
L’iniziativa delle proposte da sottoporre all’esame del Consiglio spetta solo al sindaco, al presidente del Consiglio e ai singoli consiglieri. Sono escluse le commissioni consiliari e i cittadini o gruppi di cittadini.

Art. 27 (ex 29) – Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni
Nel comma 1 è specificato che perché la seduta valida devono essere presenti almeno “dieci Consiglieri oltre, eventualmente, il Sindaco”; nel comma 2 è specificato che devono essere presenti almeno “sette Consiglieri oltre, eventualmente, il Sindaco”.

Art. 31 (ex 33) – Composizione e nomina
Comma 2: il sindaco non è più tenuto a motivare adeguatamente al Consiglio la modifica dell’atto di nomina degli assessori e del vice sindaco.
Comma 4: il sindaco non è più tenuto a motivare al Consiglio la revoca di un assessore

Art. 34 (ex 36) – Funzionamento della Giunta
Comma 2: “ed in particolare Dirigenti e Funzionari comunali” sono le persone esterne al collegio che possono prendere parte alla Giunta.
Comma 5: le proposte di deliberazione non devono essere più accompagnate dall’indicazione del proponente.

Art. 41 (ex 43) – Incarichi del Sindaco a Consiglieri Comunali
È specificato che gli incarichi possono essere attribuiti anche a supporto della Giunta Comunale.

Art. 42 (ex 44) – Tutela dei diritti
L’articolo si applica adesso solo ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, rimangono pertanto fuori i cittadini non residenti ma che esercitino la propria attività prevalente di lavoro e/o studio nel comune e gli stranieri o gli apolifi residenti nel comune o che comunque vi svolgano la propria attività prevalente di lavoro e/o di studio.

Art. 47 – Consulte cittadine permanenti per materia
L’articolo è abrogato: le Consulte sono abolite.

Art. 45 (ex 48) – Istanze, petizioni e proposte
Comma 2.b: Nelle petizioni non è più necessario indicare “con chiarezza” le generalità degli autori delle petizioni.

Art. 49 – Istruttoria ad iniziativa popolare
L’articolo è abrogato: i gruppi di cittadini non potranno più proporre l’inserimento all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di un’istruttoria.

Art. 46 (ex 50) – Referendum
Comma 1: non sarà più possibile indire referendum abrogativi
Comma 4.a: per la richiesta di indire un referendum non basterà più il 10% ma servirà il 15% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali
Comma 4.b: la richiesta da parte del Consiglio deve essere approvata non più dalla maggioranza dei presenti ma dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
Comma 8: i cittadini di stati non appartenenenti all’Unione Europea non potranno partecipare al referendum, anche se in regola col permesso di soggiorno.
Comma 10: non è consentito chiedere l’indizione di referendum aventi ad oggetto materie – e non più atti amministrativi o parti di essi – già sottoposte a referendum nell’arco del medesimo ciclo amministrativo

Art. 47 (ex 51) – Effetti del referendum
Comma 1: potranno essere comunque adottati atti deliberativi sull’argomento sottoposto a referendum prima del suo esito.

Art. 58 (ex. 52) – Diritto di informazione
Comma 1: nel bilancio non è più previsto lo stanziamento per le spese connesse agli istituti di partecipazione e alle attività di informazione dei cittadini.
Comma 2.c: non è prevista la costituzione di un ufficio per grantire l’accesso ai documenti.
Comma 2.d: la legge di riferimento per la disciplina dell’accesso alle banche dati è la 196/2003 e non più la 675/1996

Art. 51 (ex 55) – Elezione
Comma 1: il difensore civico è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati e non più coi due terzi. Non è previsto a chi spetti proporre le candidature.
Comma 4: possono diventare consiglieri civici anche cittadini con esperienza nell’amministrazione privata.

Art. 53 (ex 57) – Modalità di intervento
Comma 1: le aziende presso cui può intervenire il difensore civico non saranno quelle dipendenti dal comune o ad esso consociate ma quelle partecipate dal comune.

Art. 57 (ex 61) – Accordi coi Comunli lmitrofi e con la Provincia
Comma 2: spetta al Difensore Civico regionale, previa stipula di apposita convenzione con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, assicurare le funzioni del Difensore Civico comunale finché questo non sia eletto.

Art. 75 (ex 79) – La gestione del patrimonio
Comma 4: rimossa la dicitura “fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell’art. 13 del presente Statuto”. In altre parole la gestione del patrimonio diventa competenza della sola Giunta, il consiglio è escluso da questo compito.

Art. 83 – Adozione dei Regolamenti
Abrogato

Art. 84 – Disciplina transitoria
Abrogato