Precisazioni regolamentari

la leggeIn un’intervista ad una emittente locale il Sindaco Agostino ha affermato che non è possibile indire il referendum abrogativo perchè il regolamento consiliare che disciplina il referendum lo impedisce nei sei mesi successivi all’elezione del Sindaco.

Cosa dice in realtà la norma approvata dal Consiglio Comunale di Chiavari il 14/12/2006 e in vigore dal 22/01/2007?

Art. 8 – Sospensiva del Referendum
Ogni attività ed operazione relativa al referendum è sospesa:
a) nei dodici mesi che precedono la scadenza del Consiglio Comunale e nei sei mesi successivi all’elezione del nuovo Consiglio comunale; …

Sospesa dunque.
Questo significa che la richiesta di referendum abrogativo che i cittadini hanno presentato il 18/10 in merito all’intenzione di procedere alla vendita della Colonia Fara, è lecita, perchè il regolamento e lo Statuto attualmente in vigore lo consentono, ma la procedura per giungere all’indizione è sospesa fino allo scadere dei sei mesi dall’elezione del Sindaco (il che avverrà a fine novembre).
Solo allora partirà la procedura che prevede sessanta giorni di tempo perchè il Consiglio Comunale deliberi sulla legittimità della richiesta referendaria.
A quel punto (e saremo ai primi di febbraio), dopo l’approvazione del Consiglio, si potrà cominciare a raccogliere le circa 2000 firme necessarie per validare il referendum.
Se tutta la procedura andrà a buon fine e non interverranno altri fattori ostativi (quali elezioni o scioglimento del Consiglio omunale), a fine primavera potremo andare a votare.

Certo non ci aspettavamo che il Sindaco si attaccasse a cavilli regolamentari per pensare di fermare il referendum. Non era lui che diceva che la maggiornza dei chiavaresi è d’accordo con la vendita della Colonia Fara? Di che ha paura allora?
Faccia partire il referendum, magari anche prima della scadenza dei sei mesi, in deroga al Regolamento: cosa c’è di meglio per un Sindaco che amministrare con il consenso dei propri concittadini?